Ditta cancellazione protesti Roma

Ci sono molte ragioni che portano una Ditta cancellazione protesti Roma  a non riuscire ad onorare i propri debiti. In questo articolo vedremo quali  le conseguenze di tale situazione.

In particolare, vedremo nei minimi dettagli cosa succede quando si subisce un protesto per aver emesso un assegno “scoperto” o per non aver pagato una cambiale.  Che cosa è il protesto? Il protesto è, appunto, l’atto che ufficializza il mancato pagamento di un assegno o una cambiale. Funziona così: il creditore, cioè colui che avrebbe dovuto incassare il pagamento, si rivolge ad un pubblico ufficiale come un notaio (il quale assume così il ruolo di ufficiale levatore). L’ufficiale levatore chiede al debitore di saldare quanto dovuto.

Se il pagamento non avviene entro 10 giorni, l’ufficiale levatore stesso si rivolge alla Camera di commercio che iscrive il debitore nel registro informatico dei protestati. A cosa serve concretamente questa procedura? E’ importante per il creditore poiché sia per l’assegno che per la cambiale, il protesto è necessario per evitare la prescrizione (che annullerebbe il diritto di ricevere il pagamento) e per procedere in via esecutiva contro il debitore e tentare così di ottenere ciò che gli spetta.

In realtà, come vedremo più in basso, si tratta di un atto che innesca reazioni da parte di molti altri soggetti, a cominciare dalle banche. Prima di andare oltre, soffermiamoci però sugli aspetti tecnici della procedura di levata di protesto. Procedura della levata di protesto Quando il creditore si trova con un assegno scoperto o con il mancato pagamento di una cambiale, deve richiedere il protesto del debitore prima di tutto per evitare che il titolo cada in prescrizione. La prescrizione scatta dopo una determinata quantità di tempo dall’emissione dell’assegno e della cambiale e, di fatto, rende nullo il credito. Possiamo quindi vedere la prescrizione come la data di scadenza di un titolo di credito: oltrepassata tale data, l’assegno o la cambiale diventa carta straccia.

Queste sono le tempistiche entro le quali il creditore deve richiedere il protesto per evitare la prescrizione: assegno: entro otto giorni dalla data di emissione se l’assegno è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso (è questa la maggioranza dei casi); entro quindici giorni se è pagabile in altro Comune. In realtà l’assegno resterebbe valido anche successivamente ma, oltrepassate tali tempistiche, chi ha emesso l’assegno può chiedere alla banca di non pagarli; cambiale: la prescrizione scatta dopo 3 anni dalla data di scadenza della cambiale (ci sono poi una serie di tempistiche diverse per casi di cambiale girata, le vediamo in un paragrafo “extra” in fondo all’articolo); Come fa il creditore a dimostrare di non essere stato pagato?

Deve presentare i documenti di cui è in possesso all’ufficiale levatore che, come detto prima, può essere un notaio oppure un segretario comunale o un ufficiale giudiziario o un aiutante ufficiale giudiziario. La documentazione viene ritenuta autentica senza ulteriori accertamenti ma, se il debitore ritiene che i documenti non siano veri, può presentare una querela per falso. La levata di protesto, a questo punto, è la dichiarazione formale da parte di un pubblico ufficiale, dove viene dimostrato il mancato pagamento o mancata accettazione del titolo di credito emesso. La produzione della prova documentale, essendo un atto pubblico, fa fede sino a querela di falso e non può essere disconosciuta in quanto tale. I soggetti abilitati a levare il protesto, e quindi a redigere la dichiarazione, possono essere: notaio  ufficiale giudiziario  aiutante ufficiale giudiziario  segretario comunale .

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